Certe volte c'è da domandarsi se chi vuole dire la sua conosce il piano antincendio della regione e le prescrizioni di massima di polizia forestale. A titolo informativo e in modo sintetico si fa presente quanto segue. Ai sensi dell’art.3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,“Legge quadro in materia di incendi boschivi”, e delle relative linee guida approvate con D.M. 20 dicembre 2001, le attività antincendio vanno annualmente disciplinate dal “Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” per come confermato dalle disposizioni attuative contenute nella Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017 “Norme di attuazione della Legge 21/11/2000, n° 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.
Devono essere rispettate anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. A titolo di esempio si ricorda che il proprietario del terreno sul quale è in atto l’incendio, è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi. Al servizio A.I.B. possono partecipare le squadre attivate dai comuni e dalle associazioni di volontariato coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento. Spento l’incendio, l’area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.